DECRETO LEGISLATIVO

Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Numero 267 Anno 1993 GU 03.08.1993 Codice 093G0339

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;267

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Natura e funzioni

Comma 2

L'Istituto superiore di sanita', (I.S.S.) e' organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.


Il Ministro della sanita' presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.


Art. 2

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Comma 1

Criteri di organizzazione

Comma 2

Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative rela- tive all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.


Art. 3

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Comma 1

Personale

Comma 2

Al personale si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica e' definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.


La disciplina dei concorsi pubblici e' adottata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Art. 4

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Comma 1

Bilancio

Comma 2

L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Tale fondo e' ripartito in articoli, adottati con deliberazione del comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dall'adozione.


La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.


Art. 5

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Comma 1

Abrogazione

Comma 2

Sono abrogate le seguenti norme: articoli 1, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 59, limitatamente ai commi 2› e 4›, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto.


L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1› gennaio 1994.