Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.".
Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto il seguente:
"2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o piu' procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.".