DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 211/1990 - Disciplina delle dotazioni organiche, delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubblici concorsi per l'assunzione, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di assistenti sociali per l'espletamento dei compiti connessi al rec

Disciplina delle dotazioni organiche, delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubblici concorsi per l'assunzione, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di assistenti sociali per l'espletamento dei compiti connessi al rec

Numero 211 Anno 1990 GU 03.08.1990 Codice 090G0253

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-07-30;211

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, e' istituito nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repub blica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200 unita'.


Il profilo professionale di cui al comma 1 e' determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Alla copertura dei posti di assistente sociale coordinatore si provvede mediante concorso pubblico per esami consistente in due prove scritte ed un colloquio.


La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta di cui alla lettera b) del comma 2 e sulle seguenti ulteriori materie: elementi di diritto pubblico e di legislazione in materia socio-sanitaria, tecniche di intervento nel settore delle tossicodipendenze,elementi di psicologia sociale, norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.


Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, per la disciplina del concorso pubblico si applicano le norme regolamentari relative al personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.


Con le norme regolamentari di cui al comma 4 si provvede alle occorrenti modificazioni ed integrazioni delle materie delle prove di esame oggetto del concorso previsto dal presente decreto, nonche' di ogni altra disposizione relativa all'espletamento dello stesso.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il prefetto puo' avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all'articolo 1. Il personale volontario sara' utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'interno.


Le modalita' per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.