DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 780/1948 - Norme integrative per il funzionamento dell'Ente approvvigionamento carboni.

Norme integrative per il funzionamento dell'Ente approvvigionamento carboni.

Numero 780 Anno 1948 GU 26.06.1948 Codice 048U0780

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Ente approvvigionamento carboni in esecuzione dei piani di importazione predisposti dal Comitato interministeriale carboni a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e nella attuazione dei compiti e delle attribuzioni stabilite dal decreto stesso, agisce in nome proprio e per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 309, sono cosi' modificati:
"Per le operazioni attinenti all'approvvigionamento dei carboni, l'Ente approvvigionamento carboni tiene gestione separata da quella propria dell'Ente e deve presentare annualmente al Ministero del tesoro un rendiconto.
L'eventuale eccedenza della gestione in parola e' versata al Tesoro dello Stato, a carico del quale e' posta la eventuale differenza passiva non derivante da inadempienze dell'Ente nell'esecuzione dell'incarico ricevuto.
Per far fronte alle proprie spese generali l'Ente approvvigionamento carboni ha facolta' di applicare sul prezzo delle forniture che eseguisce una commissione in misura percentuale da stabilirsi dal Ministero dell'industria e commercio d'intesa con quello del tesoro.
Gli eventuali avanzi annuali della gestione propria dell'Ente, cui in particolare affluisce la commissione prevista nel precedente comma, sono suddivisi tra i partecipanti fino al limite del 5% annuo del capitale sottoscritto e versato previo accantonamento del 10% per la costituzione di un fondo di riserva. Se vi e' ancora eccedenza, questa e' versata al Tesoro dello Stato".


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concludere e ad approvare le convenzioni e gli accordi che eventualmente si renda necessario stipulare con l'Ente approvvigionamento carboni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e puo' disporre che la eventuale eccedenza della gestione concernente l'approvvigionamento dei carboni sia accantonata in tutto od in parte per la riduzione dei prezzi dico carbone negli anni successivi.


Art. 4

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Comma 1

L'art. 10 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e' cosi' modificato:
"Il Ministero del commercio con l'estero puo' disporre che l'assegnazione di carbone alle imprese industriali che esercitano la esportazione sia fatta a condizione che esse cedano all'Ente approvvigionamento carboni, sulla quota in valuta estera lasciata a loro disposizione ai sensi delle norme in vigore, l'importo occorrente all'acquisto del carbone loro assegnato".


Art. 5

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Comma 1

Il presidente dell'Ente approvvigionamento carboni, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo da lui designato, partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale carboni.


Art. 6

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e' modificato come segue:
"Il Consiglio di amministrazione e' costituito, oltre che del presidente, di venti componenti di nomina ministeriale, di cui:
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
quattro rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;
tre rappresentanti dell'Istituto per la ricostruzione industriale;
dieci designati dai partecipanti privati".


Art. 7

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Comma 1

E' organo dell'Ente, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, anche l'assemblea dei partecipanti, la quale e' convocata a cura del Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'esame del progetto di bilancio.


Art. 8

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e' modificato come segue:
"L'Ente approvvigionamento carboni e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro e del commercio con l'estero nei limiti della rispettiva competenza.
Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.
Il bilancio dell'Ente e' approvato dal Ministero del tesoro di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero".


Art. 9

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Comma 1

Per gli acquisti di carboni necessari alle Amministrazioni militari centrali dello Stato, l'Ente approvvigionamento carboni, qualora le Amministrazioni stesse lo richiedano, dovra' valersi dei loro competenti uffici, con le stesse limitazioni stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, per gli acquisti di carbone delle Ferrovie dello Stato.


Art. 10

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Comma 1

L'Ente approvvigionamento carboni puo' avvalersi per la riscossione dei suoi crediti verso privati della procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


Art. 11

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Comma 1

La liquidazione dell'Ente approvvigionamento carboni e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per il commercio con l'estero.
A ciascun partecipante e' restituita la quota di capitale versato, salvo riduzione proporzionale nel caso di diminuzioni che si fossero verificate nel patrimonio dell'Ente.
L'eccedenza che risulti alla chiusura della liquidazione e' versata al tesoro dello Stato.
Se sia necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.


Art. 12

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, quelle variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie per la esecuzione del presente decreto.


Art. 13

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.