DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali. (14G00146)

Numero 129 Anno 2014 GU 10.09.2014 Codice 14G00146

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-11;129

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Comma 2

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, puo' compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.


La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia puo', con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.