DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 118/1948 - Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.

Numero 118 Anno 1948 GU 15.03.1948 Codice 048U0118

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Chiunque detiene autoveicoli o loro parti individuabili soggetti a recupero ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve farne denuncia nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio ed all'Autorita' di pubblica sicurezza del luogo di residenza.
La denuncia esclude a carico dei detentori l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49.
Essa e' condizione indispensabile per ottenere l'assegnazione in uso o la cessione in proprieta' degli autoveicoli o delle loro parti individuabili.


Art. 2

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Comma 1

Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati presso le Prefetture con riserva od iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico ai fini amministrativi, deve, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio domanda intesa ad ottenerne l'assegnazione in uso o la cessione in proprieta', od a conseguire il riconoscimento della, validita' formale dei documenti di alienazione secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49 e del presente decreto.
In caso di omessa presentazione della domanda di cui al comma precedente nel termine avanti fissato l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede all'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza che venga ritirata la licenza di circolazione.
L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede, altresi', il ritiro della licenza di circolazione qualora il possessore dopo aver presentato la domanda, non ottemperi ai provvedimenti emessi dall'Ispettorato stesso nel termine fissato dai provvedimenti medesimi.
La licenza di circolazione puo' essere restituita soltanto dopo che il possessore abbia adempiuto a quanto disposto dal presente articolo.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministero dei trasporti ha facolta' di assegnare in uso o cedere in proprieta' a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici:
1) gli autoveicoli o loro parti individuabili non denunciati e quelli denunciati di cui all'art. 1 per i quali non sia stata chiesta e conseguita l'assegnazione o la cessione;
2) gli autoveicoli o loro parti individuabili di cui all'art. 2 per i quali non sia stata presentata domanda di assegnazione o cessione, ovvero non si sia ottemperato ai provvedimenti emessi dagli Ispettorati compartimentali nei termini fissati dai provvedimenti medesimi;
3) gli autoveicoli o loro parti individuabili i cui numeri di motore o di telaio siano stati contraffatti o alterati o cancellati o resi comunque illeggibili.
Le norme per l'esercizio della facolta' prevista dal presente articolo saranno, su proposta del Ministro per trasporti, emanate con decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 4

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Comma 1

Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati con riserva od iscritti ai fini amministrativi per i quali abbia richiesto la cessione in proprieta' ai Ministeri indicati nell'art. 1, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve, in sostituzione della domanda prevista dal precedente art. 2 e nello stesso termine, presentare all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente attestante la esistenza della richiesta di cessione in proprieta' e l'originale appartenenza degli autoveicoli o loro parti individuabili alle Forze armate italiane.
La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla licenza di circolazione, sulla quale ne viene annotato il contenuto. Analoga annotazione deve risultare presso la Prefettura e presso il Pubblico Registro Automobilistico.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione nel termine, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede all'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza che venga ritirata la licenza di circolazione.
Tale licenza puo' essere restituita soltanto dopo la presentazione della dichiarazione.


Art. 5

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Comma 1

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano agli autoveicoli provenienti dall'Africa Orientale ed immatricolati ed iscritti ai fini amministrativi ai sensi della legge 22 gennaio 192, n. 51; le cui norme si intendono estese agli autoveicoli provenienti dall'Albania e dalla Libia, nonche' dalle province di Zara, Fiume e Pola.
Gli intestatari di tali autoveicoli possono fare richiesta al Ministero dei trasporti affinche' venga eliminata la riserva, ai fini amministrativi. Il predetto Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di individuazione degli autoveicoli. Decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il Ministero dei trasporti dispone in conformita' della richiesta,.
Tranne che nei casi contemplati nel presente articolo non e' consentita l'immatricolazione degli autoveicoli con riserva e la loro iscrizione ai fini amministrativi.


Art. 6

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Comma 1

Gli autoveicoli assegnati in uso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, sono immatricolati ed iscritti a nome dell'assegnatario in base al provvedimento emanato dal Ministero dei trasporti.
I diritti dell'assegnatario possono formare oggetto di cessione previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.
L'assegnatario e' equiparato all'usufruttuario dell'autoveicolo agli effetti dell'art. 2054 del Codice civile.
L'atto di assegnazione in uso e' assoggettato alla tassa fissa di registro dell'importo di lire quaranta da corrispondersi nel modo stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.


Art. 7

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Comma 1

In sostituzione della pubblicazione da effettuarsi dalla sede centrale dell'Automobile Club d'Italia nei Fogli degli annunzi legali delle province di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, il Ministero dei trasporti provvede, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a rendere noti gli elementi atti ad individuare la provenienza degli autoveicoli o loro parti individuabili assegnati in uso.
La precedente disposizione si applica anche per le assegnazioni gia' effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Il periodo da due a tre anni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 195, n. 49, e' ridotto ad un anno a decorrere dalla data di assegnazione in uso anche per le assegnazioni gia' effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

Decorso il periodo di un anno di cui al precedente articolo nonche' il periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione prevista nell'art. 7 senza che alcuno abbia rivendicato la proprieta' degli autoveicoli o loro parti individuabili assegnati in uso, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito cauzionale versato dall'assegnatario alla Cassa depositi e prestiti viene incamerato dallo Stato e l'assegnatario acquista, la proprieta' dell'autoveicolo o della sua parte individuabile in base all'atto di cessione emanato dal Ministero dei trasporti.
Tale atto e' assoggettato alla tassa di registro prevista dalla tariffa allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, ridotta ad un terzo.
In caso di rivendica, al Ministero dei trasporti compete soltanto, in relazione alla facolta' di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, il provvedimento di restituzione al proprietario degli autoveicoli o loro parti individuabili e - dopo che sia stata data esecuzione a tale provvedimento da parte dell'assegnatario - quello di restituzione a costui del deposito cauzionale.
Qualora, tra l'assegnatario e il proprietario rivendicante sorga controversia, il provvedimento di restituzione del deposito cauzionale non puo' essere emesso se la controversia non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.


Art. 10

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Comma 1

Gli autoveicoli assegnati in uso dal Governo militare alleato direttamente o tramite gli Uffici provinciali autotrasporti od altri pubblici Uffici, sono soggetti alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 145, n. 49, e del presente decreto.
L'assegnatario e' equiparato all'usufruttuario dell'autoveicolo agli effetti dell'art. 2054 del Codice civile.
La quota del 10% o altra quota fissa corrisposta dagli assegnatari agli Uffici autotrasporti sino al 31 marzo 1946 da considerare di pertinenza degli Uffici stessi, ad eccezione delle somme eventualmente versate in conto acquisto oltre le quote suddette.
Le quote fisse corrisposte agli Uffici autotrasporti a decorrere dal 10 aprile e sino al 6 agosto 1946, nonche' le quote fisse corrisposte all'Ente autotrasporti merci a decorrere dal 7 agosto 1946 sono da considerare versate in conto acquisto e pertanto vanno computate nei depositi cauzionali o nei prezzi di cessione che gli assegnatari devono pagare a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, e del presente decreto.
I tre decimi delle somme di cui al comma precedente sono trattenuti dagli Uffici autotrasporti o dall'Ente autotrasporti merci a rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione degli automezzi.


Art. 11

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Comma 1

Gli autoveicoli o loro parti individuabili tuttora giacenti nei campi di raccolta degli Uffici autotrasporti sono alienati dal commissario liquidatore degli Uffici stessi.
Il predetto commissario liquidatore provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili di fabbricazione italiana.
I diritti del proprietario possono essere fatti valere, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, soltanto sulla somma ricavata dalla vendita, detratto il 15% a rimborso delle spese che il commissario liquidatore ha sostenuto in relazione al bene alienato.


Art. 12

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Art. 13

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Comma 1

Gli autoveicoli o loro parti individuabili appartenenti a civili consegnati al Ministero della difesa o a quello dell'interno dalle Autorita' alleate possono essere alienati dai predetti Ministeri, i quali, in caso di alienazione, provvedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili di fabbricazione italiana.
I diritti del proprietario possono essere fatti valere anche nei riguardi degli autoveicoli o loro parti individuabili gia' alienati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, soltanto sulla somma ricavata dalla vendita, detratto il 15% a rimborso delle spese che il Ministero della difesa o quello dell'interno ha sostenuto in relazione al bene alienato.
A tal fine i dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili gia' delienati devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 14

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Comma 1

Gli autoveicoli di fabbricazione straniera provenienti da recupero o loro parti individuabili montate su altri autoveicoli, vengono ceduti in proprieta' dal Ministero dei trasporti, dietro versamento alla Tesoreria, provinciale, delle somme determinate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, ed entro il termine di cui all'art. 1 dello stesso decreto.


Art. 15

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Comma 1

Il Ministero dei trasporti cede altresi' in proprieta' ai sensi dell'articolo precedente gli autoveicoli di fabbricazione italiana venduti dalle case costruttrici alle Forze armate tedesche, sempreche' ne sia stato da queste corrisposto il prezzo.


Art. 16

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Comma 1

Per gli autoveicoli che vengono assegnati in uso o ceduti in proprieta' alle cooperative di partigiani o reduci, legalmente costituite a tutto il 30 aprile 1946, possono essere accordate delle riduzioni sui prezzi di stima e puo' essere consentito il pagamento rateale dal Ministero dei trasporti d'intesa con quello del tesoro.
Se si tratta di autoveicoli originariamente appartenenti alle Forze armate italiane, le suddette facilitazioni sono stabilite dal Ministero della difesa, sempre d'intesa con quello del tesoro.


Art. 17

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Comma 1

Sugli autoveicoli che a norma dell'art. 16 vengono ceduti in proprieta' con pagamento rateale va iscritta ipoteca a favore dello Stato per un importo superiore di almeno un terzo alle rate da versare; in luogo della costituzione dell'ipoteca sull'autoveicolo puo' essere concessa a favore dello Stato la garanzia ipotecaria su altri beni della cooperativa o di un terzo, purche' l'ipoteca sia di primo grado ed il valore dell'immobile ipotecato sia superiore di almeno un terzo alle rate da versare.


Art. 18

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Comma 1

Le riduzioni sui prezzi di stima di cui all'art. 16 possono essere accordate ai Comuni ed agli ospedali.
Eguali riduzioni possono essere accordate alle Amministrazioni dello Stato per gli autoveicoli di fabbricazione italiana.
Qualora le Amministrazioni dello Stato siano in possesso di autoveicoli di fabbricazione straniera o di fabbricazione italiana venduti dalle case costruttrici alle Forze armate tedesche, e sempreche' ne sia stato da queste corrisposto il prezzo, devono farne segnalazione al Ministero dei trasporti, il quale, d'intesa con quello del tesoro, puo' cedere in proprieta' tali autoveicoli in esenzione dal pagamento del prezzo di stima.


Art. 19

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Comma 1

Gli autoveicoli alienati dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, possono essere immatricolati ed iscritti in proprieta', dietro presentazione di apposito documento dal quale risultino la effettuata alienazione e gli elementi di individuazione degli autoveicoli stessi.


Art. 20

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Comma 1

Gli autoveicoli o loro parti individuabili comunque alienati da Autorita' alleate, o da Autorita' civili italiane, previa autorizzazione del Governo militare alleato, o da Autorita' tedesche, sono soggetti alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, e del presente decreto, qualora il Ministero dei trasporti non riconosca la validita' formale dei documenti di alienazione.
Tali documenti devono emanare da autorita' competenti ad alienare materiale automobilistico.
Qualora il Ministero dei trasporti riconosca la validita' formale dei documenti di alienazione, gli autoveicoli possono essere immatricolati ed iscritti in proprieta'.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i riconoscimenti gia' effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Restano salve le cessioni in proprieta' effettuate dal Ministero della difesa per gli autoveicoli originariamente appartenenti alle Forze armate italiane.