Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, di seguito denominato «regolamento».
Il presente decreto non si applica alle operazioni e all'addestramento militari. Gli aeromobili militari, tuttavia, che operano nell'ambito del traffico aereo generale, sono soggetti alle misure di gestione dei flussi del traffico aereo (Air Traffic Flow Management), di seguito ATFM, quando operano o intendono operare nello spazio aereo o in aeroporti nei quali si applicano le predette misure.
Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano qualora le violazioni siano state poste in essere per garantire il rispetto degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004.
Nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal regolamento da parte del fornitore militare dei servizi della navigazione aerea, l'Autorita' di cui all'articolo 3 interessa il Ministero della difesa per l'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle esigenze di garanzia degli interessi essenziali di cui al comma 3.