DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. (17G00212)

Numero 191 Anno 2017 GU 20.12.2017 Codice 17G00212

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;191

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, di seguito denominato «regolamento».


Il presente decreto non si applica alle operazioni e all'addestramento militari. Gli aeromobili militari, tuttavia, che operano nell'ambito del traffico aereo generale, sono soggetti alle misure di gestione dei flussi del traffico aereo (Air Traffic Flow Management), di seguito ATFM, quando operano o intendono operare nello spazio aereo o in aeroporti nei quali si applicano le predette misure.


Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano qualora le violazioni siano state poste in essere per garantire il rispetto degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004.


Nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal regolamento da parte del fornitore militare dei servizi della navigazione aerea, l'Autorita' di cui all'articolo 3 interessa il Ministero della difesa per l'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle esigenze di garanzia degli interessi essenziali di cui al comma 3.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, nonche' si intende per «unita' ATS», l'unita' dei servizi di traffico aereo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' nazionale competente per l'applicazione
delle disposizioni


L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento nonche' per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.


Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 4

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Comma 1

Violazioni degli obblighi delle unita' ATS derivanti dagli articoli 6, 10 e 11 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio.


Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, non si coordina con l'unita' centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non coordina le misure di ATFM con l'organismo di gestione dell'aeroporto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.


Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, non notifica all'unita' centrale ATFM gli eventi che possano impattare sulla capacita' di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, non trasmette i dati ivi previsti all'unita' centrale ATFM, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.


Il responsabile dell'unita' ATS che non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Il responsabile dell'unita' ATS e gli organismi di gestione aeroportuali che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, non coordinano le procedure di emergenza ivi previste sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.


Il responsabile dell'unita' ATS che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, non trasmette le informazioni ivi previste e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Art. 5

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Comma 1

Violazioni degli obblighi degli operatori derivanti dagli articoli 7, 9 e 11 del regolamento

Comma 2

Gli operatori che, in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento, non adempiono agli obblighi ivi previsti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.


Gli operatori che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, non trasmettono le necessarie informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Gli operatori che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, non trasmettono all'unita' centrale ATFM la relazione contenete le informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Art. 6

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Comma 1

Violazioni degli obblighi degli organismi di gestione aeroportuale derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento del regolamento.

Comma 2

Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, non effettua la notifica ivi prevista e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.


Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo secondo le modalita' ivi previste e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Il gestore aeroportuale che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.


Art. 7

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Comma 1

Violazioni degli obblighi del coordinatore di bande orarie dell'aeroporto derivanti dall''articolo 9 del regolamento.

Comma 2

Il coordinatore di bande orarie che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.


Art. 8

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Comma 1

Reiterazione delle violazioni

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'E.N.A.C. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C. ai fini del miglioramento delle attivita' di sorveglianza e di sicurezza del volo.


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi del consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 10

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Comma 1

Relazione informativa

Comma 2

Entro il 30 settembre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.