L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo delle capacita'.
Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Il raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.
L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e' tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunita' scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.