DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.

Numero 262 Anno 2007 GU 23.01.2008 Codice 008G0007

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'

Comma 2

L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie.


L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo delle capacita'.


Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.


Il raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.


L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e' tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunita' scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.


Art. 2

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Comma 1

Criteri e procedure

Comma 2

La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.


L'eccellenza e' valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversita' e varieta', ad aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonche' a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.


Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza e' organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificita' di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunita' determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilita'.


Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.


Nella valorizzazione dell'eccellenza puo' essere altresi' considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validita' internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come puo' avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.


Per la valorizzazione dell'eccellenza si puo' inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.


Art. 3

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverra' mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonche' olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.


I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze gia' consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono concorrere alla individuazione delle eccellenze.


Il Ministero della pubblica istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma 4.


Art. 5

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Comma 1

Programma annuale

Comma 2

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.


Il programma annuale viene definito sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.


Possono confluire nel programma le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, purche' promosse e realizzate dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione scolastica medesima.


Le competizioni incluse nel programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal Ministero; particolare attenzione sara' dedicata a competizioni con sviluppi anche internazionali.


Il programma annuale prevede le modalita' per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.


Art. 6

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Comma 1

Certificazione dei risultati di eccellenza

Comma 2

Il conseguimento di eccellenza da' sempre diritto a specifica certificazione, che e' condizione necessaria per conseguire gli incentivi di cui all'articolo 4 e le facilitazioni utili per i percorsi di istruzione e di formazione post-secondaria.


Per quanto attiene alle eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze.


I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti interessati.


Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.


Art. 7

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Comma 1

Norme finali e finanziarie

Comma 2

Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione rendera' pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2.


Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le universita', le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.


Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data della sua entrata in vigore.


All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse allo scopo stanziate in bilancio dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.