DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 304/1999 - Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 304 Anno 1999 GU 06.09.1999 Codice 099G0380

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;304

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in societa' per azioni

Comma 2

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di seguito "ente EUR", e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di "EUR S.p.a.", con le modalita' previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Quest'ultimo termine puo' essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rispetto del predetto termine semestrale e del termine di cui al comma 2 costituisce specifico dovere d'ufficio ai fini del tempestivo espletamento dei connessi adempimenti.


Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominata una commissione, composta da non piu' di cinque componenti, per la ricognizione del patrimonio dell'ente EUR, nonche' per la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni ed in particolare con l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, delle scuole, degli edifici condotti in locazione da amministrazioni statali, degli edifici a reddito, delle aree edificabili. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessita' di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, puo' avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.


La commissione di cui al comma 2 individua, altresi', i beni da trasferire al comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 4.
Detratti detti beni, la medesima commissione effettua la stima del patrimonio dell'ente EUR, iniziando dall'area di cui al comma 5. La relazione di stima della commissione e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, e' disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali.
L'ente EUR e' trasformato in societa' per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto e la pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di societa'.


Ove la trasformazione di cui al comma 4 non venga effettuata nel previsto termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente EUR promuove la costituzione di una societa' per azioni il cui oggetto sociale comprende l'esercizio di attivita' congressuali; a detta societa' l'ente EUR e' autorizzato a conferire l'area del suo patrimonio destinata dal comune di Roma all'insediamento di strutture congressuali. Il conferimento e' effettuato al valore indicato nella relazione di stima della commissione di cui al comma 2. All'atto della costituzione le partecipazioni azionarie della predetta societa' sono attribuite all'ente EUR.


Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'ente EUR in societa', l'ente stesso e' posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione. Nelle operazioni di liquidazione delle azioni della societa' di cui al comma 5 sono preferiti come acquirenti soggetti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico.


La societa' EUR S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente EUR era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'ente EUR, sono posti a carico della societa' medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'ente EUR.


Fino alla trasformazione in societa' per azioni, l'ente EUR continua a svolgere i propri compiti e le proprie attribuzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Capitale sociale

Comma 2

Il capitale della socita' EUR S.p.a. e' costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.


Il capitale sociale di cui al comma 1 e' attribuito, all'atto della costituzione della societa' EUR S.p.a., nella misura del dieci per cento al comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 3

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Comma 1

Oggetto sociale

Comma 2

Rientrano, in particolare, nell'oggetto sociale della societa' EUR S.p.a., approvato a norma del comma 4 dell'articolo 1, la gestione e la valorizzazione del complesso dei beni di cui la societa' e' titolare. Nell'ambito di tali attivita' e' compresa l'utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale espositivo, artistico, sportivo e ricreativo, ivi inclusi i servizi connessi a dette attivita'.


Art. 4

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Comma 1

Trasferimento di beni

Comma 2

A decorrere dalla data di costituzione della societa' EUR S.p.a., e' trasferita al comune di Roma la proprieta' delle strade e piazze di pubblica viabilita', della rete fognaria e delle infrastrutture di pubblici servizi, con l'esclusione della rete di innaffiamento, dell'impianto di alimentazione del lago artificiale, del serbatoio e delle infrastrutture ad essi pertinenti, gia' attribuite all'ente EUR.


I beni di cui al comma 1 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comune di Roma subentra nei rapporti attivi e passivi inerenti ai predetti beni, fermo restando che la responsabilita' del comune derivante dalla proprieta' di detti beni non si estende ai fatti verificatisi anteriormente alla data di cui al comma 1.


Il verbale di consistenza dei beni da trasferire ai sensi del presente articolo al comune di Roma e' redatto in contraddittorio tra il comune medesimo e l'ente EUR.


E' autorizzata la stipula di convenzioni tra comune di Roma ed ente EUR o EUR S.p.a. per la gestione coordinata e integrata di servizi relativi alle aree ed al quartiere dell'EUR.


Art. 5

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Comma 1

Personale

Comma 2

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla societa' EUR S.p.a. e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.


Al personale dell'ente EUR, previa la predispozione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33, 34, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.


Art. 6

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Comma 1

Beni di interesse artistico e storico

Comma 2

Ai beni di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla societa' si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della societa', le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.


Entro dodici mesi dalla costituzione della societa', gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo e terzo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.


Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla societa' le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato , Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Piazza , Ministro per la funzione pubblica
Visco , Ministro delle finanze
Micheli , Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane
Visto, il Guardasigilli: Diliberto