Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame, nonche' delle disposizioni adottate in applicazione del medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' informazioni, circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, in assenza di un disciplinare, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' delle indicazioni previste circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non corrispondenti al vero, e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilita', l'origine e la provenienza, l'alimentazione o l'allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalita' diverse da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto, e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non comprese nell'apposito disciplinare di etichettatura e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicita' delle informazioni utilizzate nell'etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalita' di presentazione diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al presente decreto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 500 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro.
In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell'approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell'organizzazione o dell'operatore sia tale da comprometterne l'affidabilita' nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.
Art. 4
#Comma 1
Sanzioni in materia di organismi di controllo
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 5
#Comma 1
Sanzioni in materia di controlli
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorita' competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorita' competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unita' produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui alle finalita' del regolamento (CE) n. 543/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 6
#Comma 1
Accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative
Comma 2
Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonche' eventuali inadempienti per violazione al disciplinare.
Art. 7
#Comma 1
Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa
Comma 2
La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all'articolo 2 del presente decreto, l'individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa e' effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.
Art. 8
#Comma 1
Diffida ed esclusione dal sistema di etichettatura volontaria
Comma 2
Nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di violazioni di cui all'articolo 3 che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilita' del pollame, delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l'autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, diffida il contravventore, con apposito verbale nel quale precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai quindici giorni per la rimozione delle irregolarita', senza comminare la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel verbale e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio.
Nel caso in cui l'operatore o l'organizzazione sia soggetto a diffida per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti all'accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida.
Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora l'autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, accerta l'esistenza di violazioni che non sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano la perdita della rintracciabilita' delle informazioni riportate in etichetta o del pollame o delle sue carni, nonche' la non corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone l'esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale rietichettatura o cambio di destinazione.
Art. 9
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.