DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 717/1948 - Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.

Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.

Numero 717 Anno 1948 GU 18.06.1948 Codice 048U0717

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;717

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli articoli 73, 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Art. 73. - L'organico del personale addetto a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualita, di aiuto-ricevitore e' fissato nel numero massimo complessivo di 2000 unita', nel modo appresso indicato:
un aiuto-ricevitore nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 1.000.000 e fino a L. 1.560.000;
da uno a due aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 1.560.000 e fino a L. 3.000.000;
da due a tre aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 3.000.000 e fino a L. 6.000.000;
da tre a quattro aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 6.000.000 e fino a L. 13.000.000;
da quattro a cinque aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 13.000.000.
Nelle ricevitorie con riscossione annua lorda inferiore a L. 1.000.000 il gestore deve indicare il nome di un coadiutore che lo possa sostituire in caso di bisogno".
"Art. 89. - A decorrere dal 1 luglio 1947, i gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:

sulle prime lire 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33% da lire 200.001 a lire 1.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 18,60% da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 8% da lire 2.000.001 a lire 5.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 6% da lire 5.000.001 a lire 10.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . 3% oltre lire 10.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50%
Al termine dell'esercizio finanziario, in sede di liquidazione finale di aggio, sara' determinato dall'Intendenza di finanza sede di estrazione l'ammontare della spesa effettiva sostenuta da ciascun gestore per il personale dipendente assegnato dall'Amministrazione entro il limite fissato dall'art. 73.
Quando la spesa predetta risulta inferiore al 30% dell'aggio lordo o quando, durante l'esercizio finanziario, nella ricevitoria non sia stata sostenuta alcuna spesa per il personale, la differenza o l'intero 30% e' incamerato dallo Stato.
Nel caso in cui la spesa per il personale sostenuta dai gestore supera il 30% dell'aggio lordo, l'Amministrazione rimborsera' al gestore la differenza".
"Art. 91. - La quota d'aggio considerata come retribuzione personale del gestore a norma dell'art. 94, viene integrata, al termine di ogni esercizio finanziario, fino a raggiungere la somma di L. 85.920 quando risulti inferiore a tale somma. L'integrazione e' concessa limitatamente a due esercizi finanziari, al termine dei quali l'Amministrazione potra' sopprimere la ricevitoria, o trasformarla in collettoria".


Art. 2

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Comma 1

L'ammontare della tredicesima mensilita' ai gestori del lotto, concessa in base all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1711, non puo' essere inferiore, per quanto riguarda la parte commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, alla retribuzione mensile massima di un aiuto-ricevitore, corrisposta e titolo di tredicesima mensilita' ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.
In ogni caso, la tredicesima mensilita' ai gestori, per la parte commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, non puo' superare L. 15.000.


Art. 3

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Comma 1

L'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1947, i gestori debbono corrispondere al personale dipendente, sull'acconto d'aggio che essi sono autorizzati a trattenere sulle riscossioni estrazionali, la retribuzione mensile a loro carico nella seguente misura:
a) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tutta la settimana:
L. 8190 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;
L. 7800 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000, ma non L. 3.120.000;
L. 7540 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000;
b) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per quattro giorni la settimana (32 ore lavorative):
L. 5460 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;
L. 5200 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000 ma non L. 3.120.000;
L. 5026 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000;
c) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana (24 ore lavorative):
L. 4095 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;
L. 3900 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000 ma non L. 3.120.000;
L. 3770 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000".


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.