Il presente decreto legislativo reca le disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, nonche', in attuazione dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, le disposizioni sul divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Divieto di abbattimento selettivo di pulcini
Comma 2
A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova.
In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi e' effettuato esclusivamente mediante metodi, alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009.
L'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione di cui al comma 3 avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, di seguito denominata «ASL», competente per territorio.
Art. 4
#Comma 1
Tecnologie per il sessaggio
Comma 2
Gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, sono dotati di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione quanto prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
Art. 5
#Comma 1
Misure per implementare le tecnologie per il sessaggio
Comma 2
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»).
Art. 8
#Comma 1
Sanzioni amministrative
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Art. 9
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.