DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 726/1948 - Inasprimento delle pene, prevedute dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, a tutela del Monopolio dei tabacchi.

Inasprimento delle pene, prevedute dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, a tutela del Monopolio dei tabacchi.

Numero 726 Anno 1948 GU 19.06.1948 Codice 048U0726

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;726

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, 65, 66, 67, n. 1, 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena e' della reclusione fino a 18 mesi e della multa stabilita rispettivamente dagli articoli 75, 76, 77 e 79 della legge citata.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Il rivenditore autorizzato di generi di monopolio o il suo commesso o coadiutore, che distrae tabacchi dalla vendita regolamentare e' punito con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa di L. 2500 e L. 5000.
Per le quantita' superiori al primo chilogrammo di tabacco, posto illecitamente in commercio, la multa e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma in piu'.


Art. 4

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Comma 1

L'arresto obbligatorio del reo ha luogo, in caso di flagranza, anche per il reato preveduto dall'art. 2.


Art. 5

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto avranno efficacia fino al 31 dicembre 1949.