Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, 65, 66, 67, n. 1, 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena e' della reclusione fino a 18 mesi e della multa stabilita rispettivamente dagli articoli 75, 76, 77 e 79 della legge citata.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nel caso preveduto nel primo comma dell'art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena e' dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda fino a L. 5000 se trattasi di tabacchi.
Art. 3
#Comma 1
Il rivenditore autorizzato di generi di monopolio o il suo commesso o coadiutore, che distrae tabacchi dalla vendita regolamentare e' punito con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa di L. 2500 e L. 5000.
Per le quantita' superiori al primo chilogrammo di tabacco, posto illecitamente in commercio, la multa e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma in piu'.
Art. 4
#Comma 1
L'arresto obbligatorio del reo ha luogo, in caso di flagranza, anche per il reato preveduto dall'art. 2.
Art. 5
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto avranno efficacia fino al 31 dicembre 1949.