DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Numero 201 Anno 1998 GU 30.06.1998 Codice 098G0252

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-16;201

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani

Art. 2

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Comma 1

Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti

Comma 2

All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.".


All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, nel comma 1, le parole da: "ad un pagamento da parte del Tesoro italiano" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ", facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.".


Art. 3

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Comma 1

Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

Comma 2

Nell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante modificazioni alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, dopo il comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.".


Art. 4

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Comma 1

Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

Comma 2

Nell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e' sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a cquinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse.


Art. 6

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Comma 1

Modifiche alla tassa sui contratti di borsa

Comma 2

All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, recante modificazioni alla disciplina tributaria dei contratti di borsa, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
"ebis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.".


Art. 8

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Comma 1

Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.