Il comune di Rivarone, aggregato col regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, a quello di Bassignana, e' ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il nuovo organico del comune di Bassignana e quello del comune di Rivarone, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro riunione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Bassignana, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 116. - FRASCA