DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova. (25G00117)

Numero 112 Anno 2025 GU 04.08.2025 Codice 25G00117

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-07-10;112

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito operativo

Comma 2

Il presente decreto disciplina, ai sensi della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, le procedure, le modalita' e i termini per il trasferimento del bene denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova e della collezione museale attualmente conservata ed esposta nel compendio medesimo.


Art. 2

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Comma 1

Trasferimento di beni

Comma 2

E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il «Museo storico militare di Palmanova», come individuato nell'allegato A) al presente decreto.


La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova il bene di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.


Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale il bene e' sottoposto ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.


Art. 3

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Comma 1

Operazioni di consegna

Comma 2

Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 2, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 2, comma 1.


Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.


In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune.


Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Palmanova.


Nell'ipotesi in cui e' necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna e' comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55-bis e 59 del medesimo decreto legislativo.


Art. 4

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Comma 1

Effetti del trasferimento

Comma 2

Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 2, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.


Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 2, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali.
Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.


Art. 5

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Comma 1

Trasferimento della collezione museale

Comma 2

I beni, costituenti la collezione museale attualmente conservata ed esposta nel bene di cui all'articolo 2, comma 1, di proprieta' statale e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra gli uffici statali e regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alla Regione con la sottoscrizione di un verbale di consegna.


La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova i beni di cui al comma 1. Il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento in proprieta' dei beni in favore del medesimo Comune.


Gli effetti di cui al comma 2 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 1 da parte del Comune di Palmanova.


I beni trasferiti entrano a far parte del demanio culturale dell'Ente destinatario.


Art. 6

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Comma 1

Conservazione e fruizione

Comma 2

Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 2, comma 1, e della collezione di cui all'articolo 5, comma 1, l'ente al quale sono trasferiti i beni si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico, nonche' a garantirne la valorizzazione e la piu' ampia fruizione pubblica.


Art. 7

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Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


Art. 8

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.