Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Trasferimento di beni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Consegna dei beni
Comma 2
Gli uffici dell'Agenzia del demanio, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 1.
I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni immobili trasferiti ai sensi dell'articolo 1.
Art. 3
#Comma 1
Effetti del trasferimento
Comma 2
Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprieta' del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e amministrato dal Ministero dell'interno. Il Fondo mantiene il diritto di uso governativo della Cappella medesima.
Art. 4
#Comma 1
Esenzioni fiscali
Comma 2
Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.