L'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, di seguito denominato E.A.M.O., e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di Mostra d'oltremare S.p.a., con le modalita' previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detto termine puo' essere prorogato di sei mesi con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominata una commissione, di non piu' di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell'E.A.M.O., nonche' la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessita' di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, puo' avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.
Dalla data di nomina della commissione e fino alla costituzione della societa', l'E.A.M.O. e' amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attivita' di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'E.A.M.O.
La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell'E.A.M.O. La relazione di stima della commissione e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con il decreto di cui al comma 4, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, e' disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali.
L'E.A.M.O. e' trasformato in societa' per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di societa'.
Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'E.A.M.O. in societa', l'ente stesso e' posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 4. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori da parte della commissione.
La societa' Mostra d'oltremare S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.M.O. era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'E.A.M.O. sono posti a carico della predetta societa' medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'E.A.M.O.