L'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.
2. La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) verifica altresi' il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale e' ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1".
Art. 4
#Comma 1
Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e' sostituito dal seguente:
"I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni".
Art. 5
#Comma 1
Al primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e' aggiunto il seguente:
"Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana e' anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti".
Art. 6
#Comma 1
La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall'articolo 1 del presente decreto, e' insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 7
#Comma 1
Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, sono abrogati.
I giudizi pendenti in grado di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana alla data di entrata in vigore del presente decreto sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.
Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del presente decreto sara' altresi' pubblicata, per notizia, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.