All'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
''Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.'';
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
''Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1