Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalita' determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577
Comma 2
Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.».
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni di attuazione
Comma 2
Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonche' la data di inizio dell'operativita' della struttura di cui all'articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l'obbligo di conservazione delle copie di cui all'articolo 62-ter della medesima legge.