DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ot

Numero 54 Anno 2018 GU 26.05.2018 Codice 18G00077

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;54

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla legge fallimentare

Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Comma 2

All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finanziarie e transitorie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di estrazione, con modalita' informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.