All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche alla legge fallimentare
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Comma 2
All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni finanziarie e transitorie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di estrazione, con modalita' informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza.
Art. 6
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.