DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 180/2001 - Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.

Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.

Numero 180 Anno 2001 GU 19.05.2001 Codice 001G0231

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego

Comma 2

Sono altresi' delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

Comma 2

Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la regione.


In particolare presso la regione e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale.


Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime un motivato parere.


Art. 5

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Comma 1

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

Comma 2

L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.


La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.


Art. 7

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Comma 1

Personale

Comma 2

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso.


Il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e' trasferito alla regione nella misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo provvisorio in conformita' alle previsioni di cui al successivo comma 5.


La percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stabilita nella misura del trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso la regione e gli enti locali.


Nel caso che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3, una graduatoria regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Al personale trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di cui al comma 2 si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza, fino all'emanazione della legge regionale di inquadramento. Il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata e' assicurata dalla regione sulla base del finanziamento statale di cui al successivo articolo 11.


Il personale di cui al comma 2 sara' definitivamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti, sulla base della legge regionale di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3.


Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale di cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed e' di norma assegnato alle strutture dell'amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ispezione, delle funzioni riservate allo Stato, e per l'esercizio di nuovi compiti in materia di controversie di lavoro. Il personale eventualmente in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, e' prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio della regione.


Art. 8

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Comma 1

Soppressione uffici periferici

Comma 2

A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.


A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonche' nella titolarita' dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarita' di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data.


La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.


Art. 9

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Comma 1

Sistema informativo

Comma 2

Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovra' essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato.


La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alla banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.


La regione svolge l'attivita' di gestione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali.


Art. 10

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Comma 1

Partecipazione della regione

Comma 2

La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


La regione e' sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione.


Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

Comma 2

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.


In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti.


Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3o dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122.