DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Numero 585 Anno 1993 GU 26.01.1994 Codice 094G0073

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-30;585

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le modifiche di cui al presente decreto.


Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le parole: "stabilendone i termini per l'esercizio:" sono sostituite dalle seguenti: "stabilendone misure, modalita' e termini di esercizio:".


Art. 2

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Comma 1

All'art. 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".


All'art. 17, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione puo', tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonche' l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo.".


Art. 3

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Comma 1

All'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai contributi versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 e' elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione".


All'art. 13, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 3 del medesimo art. 16".


All'art. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1.
6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.".


All'art. 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per le prestazioni erogate, nonche' per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), e' attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta e' scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione del presente comma.".


Art. 4

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Comma 1

L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta.
2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come me- dia dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore perche' avviato o cessato in corso di anno.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo e' valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva e' eseguito entro il secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento decorrente dal termine previsto dal comma 3.
5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.
6. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo e' corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.".


Art. 5

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Comma 1

All'art. 18, comma 1, nel primo periodo le parole: "ha effetto dal 1 gennaio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1 luglio 1994".


All'art. 18, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8- bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.".


L'istanza di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.