All'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai contributi versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 e' elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione".
All'art. 13, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 3 del medesimo art. 16".
All'art. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1.
6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.".
All'art. 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per le prestazioni erogate, nonche' per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), e' attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta e' scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione del presente comma.".