All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato,» sono soppresse
e le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.