I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contibuti previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.
L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, puo' essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualita' con decorrenza 1 luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.