DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.

Numero 146 Anno 1997 GU 09.06.1997 Codice 097G0177

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-16;146

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Rimodulazione fasce di reddito

Comma 2

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contibuti previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.


L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, puo' essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualita' con decorrenza 1 luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Riclassificazione zone svantaggiate

Comma 2

((1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999))


In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovra' tener conto della necessita' di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che i termini di cui al presente articolo, comma 1, sono prorogati di due anni.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni in materia contributiva

Comma 2

A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori. ((3))


Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e' fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1 luglio 1997. ((3))


L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi del comparto agricolo e' aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1 gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01, comma 1) che per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.


Art. 4

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Comma 1

Salario medio convenzionale

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni. ((3))