E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la spesa complessiva di L. 65 miliardi, di cui L. 60 miliardi per "Fondo per l'approvvigionamento del Paese sui mercati esteri mediante l'utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera", ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 480, e L. 5 miliardi per "Fondo per l'acquisto delle merci da esportare verso i Paesi alleati, per le lavorazioni in commissione per conto dei Governi alleati e per le relative spese commerciali" ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586.