DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 247/2005 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie.

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie.

Numero 247 Anno 2005 GU 01.12.2005 Codice 005G0273

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».


Art. 2

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Comma 1

Redditi di capitale

Comma 2

Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Art. 3

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Comma 1

Redditi di impresa

Comma 2

All'articolo 56, comma 5, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.».


All'articolo 62, comma 1, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.».


Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Redditi diversi

Comma 2

Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.


Comma 3

Capo II - Imposta sul reddito delle societa'

Art. 5

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Comma 1

Soggetti passivi e disposizioni generali

Comma 2

All'articolo 76 del testo unico il comma 3 e' abrogato.


All'articolo 80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte pagate all'estero».


Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Art. 6

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Comma 1

Determinazione della base imponibile

Comma 2

All'articolo 86 del testo unico dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».


All'articolo 88, comma 4, del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.».


All'articolo 98, comma 4, del testo unico, le parole: «alla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «al».


All'articolo 101 del testo unico, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.».


L'articolo 114 del testo unico e' sostituito dal seguente:
«Art. 114 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112.».


Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.


Art. 7

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Comma 1

Opzione per la trasparenza fiscale

Comma 2

All'articolo 115 del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.».


Le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.


Art. 8

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Comma 1

Consolidato nazionale

Comma 2

All'articolo 118 del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.».


All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, le parole: «sesto mese del» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al».


All'articolo 123 del testo unico, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.».


Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.


Art. 9

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Comma 1

Consolidato mondiale

Comma 2

All'articolo 132, comma 2, dopo la lettera d), del testo unico e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3.».


All'articolo 133, comma 2, secondo periodo, del testo unico le parole: «il reddito prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi e le perdite prodotti» e le parole: «e' escluso» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi».


All'articolo 134, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico, la parola: «a» e' sostituita dalla seguente: «da».


All'articolo 135, comma 1, del testo unico, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli».


Le disposizioni del testo unico modificate dal presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.


Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 142 del testo unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.


Art. 10

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Comma 1

Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime

Comma 2

All'articolo 156 del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.».


All'articolo 160, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «le altre imprese» sono inserite le seguenti: «, anche se residenti nel territorio dello Stato,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.».
4. Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni comuni

Comma 2

Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.


Art. 12

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Comma 1

Operazioni straordinarie

Comma 2

All'articolo 173, comma 15, del testo unico, le parole: «dell'articolo 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170».


All'articolo 176, comma 3, del testo unico, le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «68, comma 3,».


All'articolo 179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».


All'articolo 181, comma 1, del testo unico, le parole: «dell'articolo 181» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 178».


All'articolo 183, comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.».


Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.


Comma 3

Capo III - Disposizioni varie

Art. 13

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Comma 1

Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

Comma 2

All'articolo 185, comma 2, del testo unico le parole «all'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37».


Le disposizioni dell'articolo 185 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Comma 3

Titolo II - ALTRE DISPOSIZIONI Capo I Ritenute alla fonte

Art. 14

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Comma 1

Ritenute sui dividendi

Comma 3

Capo II - Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

Art. 15

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Comma 1

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi

Comma 2

Le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Art. 16

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Comma 1

Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

Comma 3

Capo III - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive

Art. 17

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Comma 1

Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta

Comma 2

L'applicazione degli articoli 115, comma 11, e 128 del testo unico delle imposte sui redditi non assume rilevanza agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.


Le disposizioni degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

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Comma 1

Norme di coordinamento

Comma 2

All'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «cessioni di beni» sono inserite le seguenti: «e prestazioni di servizi».


Gli articoli 5 e 6 e da 8 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, e l'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.


Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, per i soggetti che nell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto puo' essere adottato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005.


Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; quelle dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data. Le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal presente articolo, nonche' quelle dell'articolo 5 del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. L'abrogazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad opera del comma 4 del presente articolo, ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Art. 19

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.