DECRETO LEGISLATIVO

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00056)

Numero 43 Anno 2017 GU 05.04.2017 Codice 17G00056

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Comitato italiano paralimpico

Comma 2

E' costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorita' di vigilanza.


Il CIP e' la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute.
Partecipano altresi' al CIP, secondo le modalita' di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attivita' paralimpiche siano state gia' riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Art. 2

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Comma 1

Finalita'


Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attivita' sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attivita' sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita'.


Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito denominato IPC.


Ai fini del presente decreto per paralimpica deve intendersi qualsiasi attivita' sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attivita' sportiva praticata da atleti normodotati.


Art. 3

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Comma 1

Statuto

Comma 2

Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalita' e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano.


Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.


Art. 4

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Comma 1

Organi

Comma 2

Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre ((tre mandati)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8)).((Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8)).


L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.


Art. 5

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Comma 1

Consiglio nazionale

Comma 2

Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti elettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1, con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.


I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, in quanto rappresentanti di enti che svolgono esclusivamente attivita' paralimpica. I presidenti delle FSNP hanno diritto ad un voto.


I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.


Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai Giochi paralimpici purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi paralimpici cui gli stessi abbiano partecipato.


Alle riunioni del consiglio nazionale partecipa altresi', senza diritto di voto, il presidente del CONI. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti esperti in materia sportiva generale e di sport per disabili senza diritto di voto.


Art. 6

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Comma 1

Compiti del Consiglio nazionale

Comma 2

Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dall'IPC, opera per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale paralimpica, e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili, armonizzando a tal fine l'azione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP.


Il consiglio nazionale elegge il presidente del CIP e i componenti della giunta nazionale.


Art. 7

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Comma 1

Giunta nazionale

Comma 2

Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.


Alle riunioni della giunta nazionale partecipa altresi', senza diritto di voto, il presidente del CONI.


Art. 8

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Comma 1

Compiti della giunta nazionale

Comma 2

La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attivita' amministrativa e gestionale del CIP, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.


Art. 9

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Comma 1

Presidente del CIP

Comma 2

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.


Il presidente e' eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalita' indicate nello statuto.


Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica.


La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.


Art. 10

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorita' di vigilanza ed e' composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorita' vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalita'.


Art. 11

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Comma 1

Segretario generale

Comma 2

Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonche' esperienza in materia di disabilita' sportiva. il rapporto di lavoro del segretario generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile.


Il segretario generale risponde alla giunta nazionale del funzionamento complessivo della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e degli uffici. L'incarico di segretario generale puo' essere revocato per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle direttive impartite dalla giunta nazionale, nonche' per il mancato raggiungimento degli obiettivi.


Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilita' e inconferibilita', la carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli enti di promozione sportiva che svolgano attivita' paralimpica esclusiva o prevalente.


Art. 12

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

L'autorita' di vigilanza esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.


Nell'ambito delle sue competenze, l'autorita' di vigilanza puo' disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente. In tali casi, l'autorita' di vigilanza nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.


I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al comitato dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, diventano esecutivi qualora l'autorita' di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.


Art. 13

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Comma 1

Federazioni sportive paralimpiche e discipline sportive paralimpiche

Comma 2

Le FSP e le DSP svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivita' individuate nello Statuto del CIP. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati.


Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.


Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CIP, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.


L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.


Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.


Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.


Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP puo' concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua proprieta'.


Art. 14

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Comma 1

Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche

Comma 2

Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.


Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere piu' mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.
Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati. ((6))


Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita' vigilante.


Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli enti di promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica. I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo.


Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.


Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e il comma 2 dell'articolo 14 del presente decreto, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.


Art. 15

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Comma 1

FSNP, DSAP ed enti di promozione sportiva

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, le FSN, le DSA e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attivita' paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP.
Il consiglio nazionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attivita' paralimpica, alle deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP.


Le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a presentare ogni anno alla giunta nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonche' una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.


La giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarita' relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attivita' o spese non attinenti alle finalita' degli enti, adotta i provvedimenti necessari e puo' proporre al consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi piu' gravi, la revoca del riconoscimento di cui al comma 1.


Fermi restando i riconoscimenti gia' deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 e salvo quanto previsto al comma 1, il CIP non puo' procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attivita' paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA.


Art. 16

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Comma 1

Convenzioni CIP - CONI

Comma 2

Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attivita' istituzionali, tra cui in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva.


Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovra' prevedere l'istituzione di un collegio di garanzia e di una procura generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura ed il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI, ai sensi del comma 1.


Art. 17

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Comma 1

Risorse umane, strumentali e finanziarie

Comma 2

I mezzi finanziari per l'espletamento delle attivita' del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI, da destinare al CIP.


Il CIP succede nella titolarita' dei beni mobili e immobili, nonche' dei rapporti attivi e passivi gia' facenti capo al Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 4, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3.


Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della CONI Servizi SpA. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in senso analogo rispetto a quanto previsto, anche con riguardo al riaddebito dei costi, nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e la CONI Servizi SpA. Nell'ambito del suddetto contratto di servizio, il CIP puo' delegare alla CONI Servizi spa specifiche attivita' o servizi.


Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il Comitato italiano paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3, previo trasferimento dal Comitato italiano paralimpico alla CONI Servizi SpA degli accantonamenti previsti dalla legge per il trattamento di fine rapporto. Il personale dipendente della CONI Servizi SpA in posizione di aspettativa, in servizio presso il Comitato italiano paralimpico, cessa dalla predetta posizione di aspettativa e riprende servizio presso la Societa', ai sensi delle norme del CCNL di settore, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3. Per il personale di cui al periodo precedente, il CIP provvede al trasferimento alla CONI Servizi SpA del trattamento di fine rapporto. Per tutti i diritti gia' maturati dal personale di cui al presente comma sino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilita' in capo alla CONI Servizi SpA. Il personale transitato in CONI Servizi SpA ai sensi del presente comma e' destinato all'attivita' del CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale di cui al precedente comma 3.


Art. 18

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Comma 1

Controllo della Corte dei conti

Art. 19

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Comma 1

Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

Comma 2

L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, ai sensi dell'articolo 43 regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.


Art. 20

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

In sede di prima applicazione, lo statuto e' adottato da un commissario ad acta, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' vigilante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e' adottato dal commissario ad acta entro trenta giorni dalla sua nomina ed e' approvato dall'autorita' vigilante nei successivi venti giorni. Nei dieci giorni successivi all'approvazione, il commissario ad acta avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Nelle more dell'approvazione dello Statuto del CIP, della nomina degli organi di cui all'articolo 4 e fino alla stipula del primo contratto di servizio di cui all'articolo 17, comma 3, il Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI continua ad assicurare le attivita' ordinariamente svolte, anche al fine di garantire il supporto alle attivita' del commissario di cui al comma 1, e restano in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie.


Art. 21

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Comma 1

Norme di coordinamento

Comma 2

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole «nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva» e' eliminata la congiunzione «,sia» e dopo le parole «per i normodotati» sono eliminate le parole «che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili».


L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' soppresso.


L'articolo 12-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' abrogato.


L'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, e' abrogato.