DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 1090/1948 - Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identita' e dei diritti di segreteria.

Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identita' e dei diritti di segreteria.

Numero 1090 Anno 1948 GU 19.08.1948 Codice 048U1090

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1090

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 3 del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'allegato n. 5 al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, modificato con i regi decreti 22 marzo 1923, numero 761, e 21 marzo 1929, n. 371, e' abrogato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO 5.
"Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti the i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge (ora articoli 142 e 205 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383):
1) avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere e concessioni di qualsiasi natura: per l'originale L. 20;
2) verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale L. 50;
3) contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale L. 50;
4) sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 e' dovuto:
sulle prime L. 5.000: L. 100;
sull'importo eccedente le L. 5.000 e sino a L. 20.000:
il 2
%;
sull'importo eccedente le L. 20.000 e sino a L. 100.000: l'1,50 %;
sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino a L. 1.000.000:
lo
0,75 %;
sull'importo eccedente le L. 1.000.000 e sino a L. 5.000.000:
lo
0,25 %;
per importi superiori a L. 5.000.000 e complessivamente:
L. 20.000;

5) per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata L. 20;
6) certificati di qualunque natura, atti di notorieta' e nulla osta di qualunque specie: L. 20;
7) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per servizio militare: L. 20;
8) verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale L. 50.

Norme speciali.

1) Per il rilascio di copie ed estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' dei diritti stabiliti.
2) Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone, non si puo' percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.
Se piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto e' dovuto per la disposizione soggetta al diritto piu' elevato.
3) Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e' dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengono in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4) Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione il diritto di scritturazione e' limitato a lire venti per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5) Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione, si stipuli il contratto.
6) Nessun diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'.
7) Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di poverta', per l'autenticazione di firma, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorita' superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire quindicimila, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ad regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per poverta' dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8) Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.
9) Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto e' sempre ridotto alla meta'.
10) Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per piu' di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11) Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura superiore a lire venticinque".


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

((La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita' caroviveri percepiti dai segretari stessi)).