DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia».

Numero 32 Anno 2004 GU 09.02.2004 Codice 004G0055

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;32

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

All'articolo 2, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».


All'articolo 2 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».


All'articolo 2 del decreto, al comma 3, le parole: «degli organi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del consiglio di amministrazione», e le parole: «dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attivita' culturali».


Art. 3

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Comma 1

All'articolo 3 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e' istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita':
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attivita' di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le universita', e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita';
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonche' di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalita' emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attivita' di formazione esterne alla stessa.».


All'articolo 3 del decreto, il comma 2 e' soppresso.


All'articolo 3 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia puo', previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, partecipare a societa' di capitali, e puo' svolgere, altresi', attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti un'attivita' commerciale, la Fondazione e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.».


Art. 4

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Comma 1

All'articolo 4 del decreto, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore.
2. La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:
a) l'attivita' di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici piu' avanzati;
b) l'attivita' di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo;
c) l'attivita' di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformita' alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, e' determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonche' alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attivita' sovvenzionate dallo Stato e da altri enti pubblici.
3. La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie piu' avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema.».


All'articolo 4 del decreto, e' aggiunto il seguente comma:
«4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua tempi e modalita' tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attivita' cinematografiche ed audiovisive.».


Art. 5

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Comma 1

All'articolo 5, comma 1, del decreto le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».


All'articolo 5, comma 3, del decreto, dopo la parola: «componente», sono aggiunte le seguenti: «, e il direttore generale,». Le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte».


All'articolo 5, comma 4, del decreto, le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».


Art. 6

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Comma 1

All'articolo 6 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed e' composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attivita' culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacita' organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attivita' della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo.».


All'articolo 6 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce le linee generali dell'attivita' della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale, al quale e' affidata l'attivita' di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;
f) nomina, su proposta del presidente, il preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale;
g) nomina, su proposta del presidente, sentito il preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema;
h) assegna gli stanziamenti per le varie attivita' istituzionali e determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali.».


All'articolo 6 del decreto, il comma 3 e' soppresso.


Art. 7

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Comma 1

Dopo l'articolo 6 del decreto e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Presidente). - 1. Il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attivita'; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.
2. In particolare, il presidente predispone e propone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attivita' della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e dura in carica quattro anni. Puo' essere riconfermato per non piu' di due volte.».


Art. 8

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Comma 1

L'articolo 7 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Comitato scientifico). - 1. Il Comitato scientifico e' composto da :
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni.
2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
b) all'attivita' della Cineteca nazionale;
c) alle attivita' di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica.
3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».


Art. 9

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Comma 1

All'articolo 8, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».


Art. 10

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Comma 1

All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».


All'articolo 9, comma 1, del decreto, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei limiti cui all'articolo 3, comma 3».


All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».


All'articolo 9, comma 3, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».


Art. 11

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Comma 1

All'articolo 10, comma 1, del decreto, le parole: «L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per i beni e le attivita' culturali», e le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».


All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, la parola: «Scuola» e' sostituita dalla seguente: «Fondazione».


Art. 12

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Comma 1

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina il consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal presente decreto. Fino a tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data.