DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

Numero 7 Anno 2016 GU 22.01.2016 Codice 16G00010

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo II - ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

Art. 3

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Comma 1

Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti
a sanzioni pecuniarie


I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.


Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.


Art. 4

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Comma 1

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

Comma 2

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.


Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.


Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.


Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.


Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.


Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.


Art. 6

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Comma 1

Reiterazione dell'illecito

Comma 2

Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.


Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.


Art. 7

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Comma 1

Concorso di persone

Comma 2

Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.


Art. 8

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Comma 1

Procedimento

Comma 2

Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.


Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.


La sanzione pecuniaria civile non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.


Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.


Art. 9

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Comma 1

Pagamento della sanzione

Comma 2

((1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile e' recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115))


Il giudice puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro cinquanta.


Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione e' dovuto in un'unica soluzione.


Il condannato puo' estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.


Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.


L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.


Art. 10

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Comma 1

Destinazione del provento della sanzione

Comma 2

Il provento della sanzione pecuniaria civile e' ((versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122)).


Art. 11

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Comma 1

Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

Comma 2

Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.


Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2.