Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comunicazione dei dati
Comma 2
I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».
Art. 3
#Comma 1
Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013
Comma 2
Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 4
#Comma 1
Definanziamento per mancato avvio dell'opera
Comma 2
((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresi' alla definizione delle procedure e delle modalita' di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestivita' delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato))
((
Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo e' istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate puo' svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralita' rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui))
Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di ((interventi e programmi pubblici)), anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia gia' previste a legislazione vigente.
Con modalita' disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di ((singoli interventi e programmi pubblici)), nonche' la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6.
Art. 5
#Comma 1
Definizione set informativo
Comma 2
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.
Art. 6
#Comma 1
Modalita' e regole di trasmissione dei dati
Comma 2
Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresi' stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.
Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.
Per i dati gia' trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorita' rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.
L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere gia' oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Art. 7
#Comma 1
Titolari di banche dati gia' esistenti
Comma 2
I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.
Art. 8
#Comma 1
Disponibilita' dei dati
Comma 2
Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonche' all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformita' alle modalita' di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e' consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attivita' di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonche' per l'elaborazione dei documenti di contabilita' e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed e' trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.
Art. 9
#Comma 1
Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato
Comma 2
Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita' individuate nel presente decreto, nonche' da quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 10
#Comma 1
Fondo progetti e Fondo opere
Comma 2
Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.
Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.
In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato e' indicato l'ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.
L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita' di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa progettazione definitiva.
Art. 11
#Comma 1
Funzionamento dei sistemi
Comma 2
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.
Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo' prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestivita' delle relative informazioni.
Art. 12
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.