Con effetto dal 1 ottobre 1946, la limitazione dell'indennita' di carovita prevista dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, non si applica neppure:
a) al personale in effettivo servizio presso gli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio;
b) al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica in effettivo servizio presso reparti od enti dislocati in localita', designate dal Ministro per la difesa, che siano distanti non meno di dieci chilometri per via ordinaria da centri abitati, e siano altresi' disagiati e di difficile approvvigionamento;
c) al personale di cui alla lettera b) quando si tratti di localita' particolarmente disagiata anche se la distanza sia inferiore ai 10 km., designate con decreti dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.