Alla fine del comma 2 dell'articolo 243 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole "delle indagini preliminari." e' eliminato il punto e sono aggiunte le seguenti: "; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.".
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
L'alinea del comma 1 dell'articolo 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1990, n. 77, e' cosi' sostituito:
"1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni:".
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.