DECRETO LEGISLATIVO

Nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato.

Numero 293 Anno 1990 GU 19.10.1990 Codice 090G0350

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-17;293

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Alla fine del comma 2 dell'articolo 243 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole "delle indagini preliminari." e' eliminato il punto e sono aggiunte le seguenti: "; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.".


Art. 3

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Comma 1

L'alinea del comma 1 dell'articolo 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1990, n. 77, e' cosi' sostituito:
"1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni:".


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.