Nei riguardi del personale transitato, con o senza soluzione di continuita', dai ruoli degli uffici locali p.t. in quelli delle amministrazioni statali o viceversa prima dell'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente, salvo rivalsa, dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed e' considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o dall'Istituto postelegrafonici.
L'onere per il trattamento di quiescenza si attribuisce per quote a ciascun fondo pensioni, considerando la durata espressa in mesi senza tener conto delle frazioni di mese, dei rispettivi servizi e periodi a carico; ai fini della determinazione delle quote i periodi ed i servizi utili per entrambi i fondi si attribuiscono in proporzione alla durata dei periodi a carico di ciascun fondo.
La rivalsa di cui al comma 1 si esercita secondo le norme di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1954, n. 523.
Nei casi di transito dai ruoli degli uffici locali p.t. a quelli di altre amministrazioni dello Stato previsti dal comma 2 dell'art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, anche se il dipendente e' cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto postelegrafonici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, subentra nel diritto degli iscritti al fondo di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, o dei loro aventi causa, alla pensione ovvero alla quota di pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti in relazione ai periodi che, per effetto del riscatto previsto dall'art. 157 del ripetuto testo unico n. 1417/1967, siano stati posti a carico del fondo di cui all'art. 140 del testo unico n. 1417/1967.
Il subentro dell'Istituto postelegrafonici alla pensione od alla quota di pensione di cui al comma 4 si attua mediante il versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. La riserva matematica e' calcolata alla data della cessazione dal servizio del dipendente o alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente a tale data ovvero alla data di acquisizione del diritto alla pensione stessa.
Nel caso in cui sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge un provvedimento definitivo di riscatto ai sensi dell'art. 157 del testo unico n. 1417/1967, sempreche' la posizione assicurativa presso l'INPS inerisca esclusivamente alla pensione supplementare, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di maturazione del diritto a detta pensione supplementare, puo' avanzare domanda di rinuncia al pagamento della ripetuta pensione supplementare verso la mancata applicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici della detrazione di cui all'art. 161 del testo unico n. 1417/1967. Nel caso di decesso dell'interessato prima della scadenza del termine anzidetto, il termine, per gli aventi causa, e' di novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici.
Nelle ipotesi di cui al comma 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa all'Istituto postelegrafonici la riserva matematica relativa alla pensione supplementare, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3 - VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981.