DECRETO LEGISLATIVO

Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.

Numero 85 Anno 1993 GU 01.04.1993 Codice 093G0131

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:41

Art. 1

#

Comma 1

Direzioni centrali

Comma 2

Le attribuzioni della direzione centrale per il personale e quelle della direzione centrale per gli uffici locali sono devolute ad un unico organo denominato direzione centrale del personale, la quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo provvedimento sono determinati l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione della direzione in divisioni e sezioni nonche' le competenze di queste ultime.


Con apposito provvedimento, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12 marzo 1994, sono stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo in divisioni e sezioni.


Art. 2

#

Comma 1

Commissioni del personale

Comma 2

Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale.


Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale.


Non e' consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale.


Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Art. 3

#

Comma 1

Commissione centrale del personale

Comma 2

Spettano alla commissione centrale del personale le competenze in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e di trattamento economico del personale, escluso quello con qualifica di dirigente generale, gia' attribuite alla commissione centrale per gli uffici locali di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione centrale del personale, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, alla commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed al consiglio centrale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582; non competono, comunque, le funzioni di commissione di concorsi interni per la progressione del personale.


Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore centrale del personale e' sostituito da un membro supplente. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti. A parita' di voti, prevale quello del presidente.


Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica dirigenziale; in caso di assenza o impedimento, questi e' sostituito da un segretario supplente con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.


Il funzionamento della commissione e' disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, da regolamento interno adottato dalla stessa commissione.


Art. 4

#

Comma 1

Commissione provinciale del personale

Comma 2

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VII e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario supplente ugualmente appartenente a categoria non inferiore alla VII.


Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti: a parita' di voti, prevale il voto del presidente.


Art. 5

#

Comma 1

Competenze della commissione provinciale del personale

Comma 2

Spettano alla commissione provinciale del personale i compiti gia' attribuiti alla commissione provinciale per gli uffici locali, di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione consultiva provinciale per il personale, di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed al consiglio provinciale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.


La commissione tratta le questioni, anche di natura disciplinare, riguardanti il personale della coesistente direzione compartimentale e degli uffici autonomi da questa dipendenti.


Nelle ipotesi di cui al comma 2, il direttore provinciale e' sostituito dal direttore compartimentale.


Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore compartimentale ed il direttore provinciale sono sostituiti da membri supplenti. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art. 6

#

Comma 1

Rappresentanti del personale

Comma 2

Sino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 3 e 4, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei rappresentanti del personale effettivi e supplenti in seno alla commissione centrale per gli uffici locali, alle commissioni provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive provinciali per il personale in quanto le rispettive liste non contengano altri candidati utilizzabili, alla sostituzione stessa si provvede mediante rappresentante designato dall'organizzazione sindacale interessata.


Art. 7

#

Comma 1

Avvicendamento degli organi collegiali

Comma 2

Gli organi collegiali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed, in base a questo, da sopprimere, cessano l'attivita' contestualmente all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 2.


I fatti, per i quali l'istruttoria sia gia' definita o in corso al momento della cessazione dell'attivita' dell'organo, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali istituiti con il presente decreto legislativo.


Art. 8

#

Comma 1

Procedimenti disciplinari

Comma 2

Ai procedimenti disciplinari ed agli inerenti gravami in via amministrativa si applicano, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562, ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


E' abrogata la lettera a) del comma quinto dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, modificato dall'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10.


Art. 9

#

Comma 1

Comitati consultivi e tecnico-amministrativi

Comma 2

Nell'art. 4, comma quarto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppressa la dizione: "da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione".


Nell'art. 4, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppressa la dizione: "da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative".


Il comma sesto dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppresso.


Nell'art. 4, comma ottavo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" e' sostituito da "tre".


Nell'art. 14, comma primo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppressa la dizione "5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentativita' e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione".


Nell'art. 14, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" e' sostituito da "quattro".


Art. 10

#

Comma 1

Dopolavoro postelegrafonico

Comma 2

Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1081, come modificato dall'art. 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' composta da 9 membri nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva. Le sedute sono valide se siano presenti almeno 7 membri.
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente".


Art. 11

#

Comma 1

Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l.

Comma 2

Con effetto dal 31 dicembre 1993 il personale degli uffici principali e degli uffici locali confluisce in ruoli unici, nel rispetto della qualifica professionale rivestita e dell'anzianita' acquisita nella qualifica a tale data; nel caso di pari anzianita', l'inserimento nel ruolo unificato avviene alternando un'unita' proveniente dal ruolo degli uffici principali ed un'unita' proveniente dal ruolo degli uffici locali.


Con i medesimi criteri si procede all'inserimento nel ruolo dei vincitori di concorsi interni per la copertura di posti conferibili in ciascuna qualifica sino al 1› gennaio 1993, anche se espletati dopo il 31 dicembre 1993.


Dal 1› gennaio 1994 sono banditi concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche del ruolo unificato.


I posti conferibili mediante concorsi interni al 1› gennaio degli anni dal 1991 al 1993 nelle qualifiche dell'esercizio, fatta eccezione per i concorsi di cui all'art. 1, comma 10, ed all'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono attribuiti in base a titoli che tengono conto esclusivamente dell'anzianita' di servizio senza demerito, delle funzioni superiori eventualmente svolte in base a provvedimenti di conferimento emessi dall'autorita' competente e dei titoli di studio. Il punteggio riferibile all'anzianita' non puo' eccedere la meta' del punteggio massimo conseguibile.


I posti disponibili alle singole scadenze 1991-1993 sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, sempreche' ricorra il requisito della anzianita' minima di servizio previsto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101; qualora difetti tale requisito, sono attribuiti i posti disponibili per l'anno in cui sia maturata l'anzianita' richiesta.


I concorsi di cui al comma 4 ed anche quelli riferiti alle scadenze successive sono banditi per i contingenti del ruolo centrale e dei ruoli regionali, istituiti con decreto ministeriale 2 aprile 1990 pubblicato nel 5› supplemento al Bollettino ufficiale n. 23/1990, e si svolgono, rispettivamente, presso l'amministrazione centrale e presso i singoli compartimenti.


I criteri per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4 sono stabiliti dalla commissione centrale per gli uffici locali e dalla commissione centrale del personale; per le decorrenze successive la competenza e' della commissione centrale del personale di cui all'art. 2.


Art. 12

#

Comma 1

Sostituti portalettere

Comma 2

Gli iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio e l'assunzione temporanea anche in province diverse da quella di appartenenza in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di parita' di iscrizione, alla maggiore eta'.


La mancata accettazione della nomina nella qualifica di operatore di esercizio comporta la cancellazione dall'albo.


Art. 13

#

Comma 1

Ruoli locali della provincia di Bolzano

Comma 2

Le disposizioni dell'art. 11 si applicano ai ruoli locali della provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.


In relazione alla situazione dei ruoli locali e degli inerenti concorsi di progressione, l'unificazione puo' essere effettuata in tempi anteriori a quelli indicati nell'art. 11.


Art. 14

#

Comma 1

Uffici postali

Comma 2

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici postali di minore, media e rilevante entita' e di ricevitorie nonche' per mezzo di recapiti di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.


La istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici di cui al comma 1 nonche' del servizio di recapito e dei posti di fattorino e di procacciato sono disposte con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico- amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi sui relativi capitoli di spesa, previa autorizzazione del direttore centrale del personale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.


Art. 15

#

Comma 1

Classificazione degli uffici e valutazioni delle prestazioni dei ricevitori, portalettere, fattorini e procaccia

Comma 2

La classificazione in uffici di minore, media e rilevante entita' e la rispettiva organizzazione funzionale in reparti e settori sono stabilite in base alla loro importanza da valutarsi con periodicita' quinquennale secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.


Con le stesse modalita' sono stabiliti i criteri di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, del servizio di recapito, dei posti di fattorino e di procacciato.


Art. 16

#

Comma 1

Classificazione degli uffici di nuova istituzione

Comma 2

La classificazione e l'assegno numerico del personale degli uffici postali di nuova istituzione sono stabiliti provvisoriamente con l'ordinanza istitutiva, in base all'importanza presunta.


Decorso un anno dalla data di istituzione si provvede alla classificazione definitiva con le modalita' previste dall'art. 15 nonche' alla determinazione del relativo assegno numerico del personale.


Art. 17

#

Comma 1

Uffici e servizi temporanei - Sportelli decentrati

Comma 2

Per esigenze temporanee di carattere locale il direttore compartimentale, su proposta motivata del direttore provinciale, puo' autorizzare per determinati periodi l'attivazione di uffici di minore entita', di zone di recapito e di posti di fattorino, aggregati ad un ufficio postale viciniore.


Per esigenze particolari di carattere locale, tali da non giustificare l'istituzione di uffici postali, il direttore compartimentale, con le modalita' di cui al comma 1, puo' disporre l'attivazione, anche su strutture mobili, di sportelli decentrati alle dipendenze dell'ufficio postale territorialmente competente.


Le istituzioni temporanee, di cui ai commi 1 e 2, possono essere subordinate al concorso dell'ente richiedente nelle spese di gestione.


Art. 18

#

Comma 1

Orario di servizio

Comma 2

L'orario di servzio al pubblico degli uffici postali e delle ricevitorie e' determinato dal direttore compartimentale, sulla base di criteri prestabiliti dal direttore generale. Il direttore compartimentale, ai sensi degli articoli 5 e 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, puo' delegare il compito ai direttori provinciali che lo espletano in relazione alle esigenze del territorio.


Art. 19

#

Comma 1

Passaggio di cassa e di gestione

Comma 2

Nei casi di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio postale, o dell'impiegato responsabile della sezione autonoma di cassa, il passaggio di cassa o quello di gestione al contabile subentrante avviene secondo la disciplina stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.


Art. 20

#

Comma 1

Trattamento normativo ed economico di istituti vari

Comma 2

I provvedimenti di cui al comma 1 non possono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Art. 21

#

Comma 1

Riserva di posti

Art. 22

#

Comma 1

D i s p e n s a

Comma 2

La dispensa dal servizio per motivi di salute ha effetto dalla data della visita medica collegiale, di cui all'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Il procedimento per la dispensa deve essere portato a compimento entro sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza dei risultati della visita medica collegiale.


Il personale, divenuto fisicamente inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza od a parte di esse durante il periodo di prova, e' dispensato dal servizio.


Art. 23

#

Comma 1

Quiescenza e previdenza

Comma 2

Il personale del ruolo degli uffici locali conserva l'iscrizione ai fondi di quiescenza e di previdenza gestiti dall'Istituto postelegrafonici anche dopo l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali.


Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e' iscritto ai fondi di cui al comma 1.


Art. 24

#

Comma 1

Pensione ripartita e riscatto di servizi

Comma 2

Nei riguardi del personale transitato, con o senza soluzione di continuita', dai ruoli degli uffici locali p.t. in quelli delle amministrazioni statali o viceversa prima dell'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente, salvo rivalsa, dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed e' considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o dall'Istituto postelegrafonici.


L'onere per il trattamento di quiescenza si attribuisce per quote a ciascun fondo pensioni, considerando la durata espressa in mesi senza tener conto delle frazioni di mese, dei rispettivi servizi e periodi a carico; ai fini della determinazione delle quote i periodi ed i servizi utili per entrambi i fondi si attribuiscono in proporzione alla durata dei periodi a carico di ciascun fondo.


La rivalsa di cui al comma 1 si esercita secondo le norme di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1954, n. 523.


Nei casi di transito dai ruoli degli uffici locali p.t. a quelli di altre amministrazioni dello Stato previsti dal comma 2 dell'art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, anche se il dipendente e' cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto postelegrafonici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, subentra nel diritto degli iscritti al fondo di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, o dei loro aventi causa, alla pensione ovvero alla quota di pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti in relazione ai periodi che, per effetto del riscatto previsto dall'art. 157 del ripetuto testo unico n. 1417/1967, siano stati posti a carico del fondo di cui all'art. 140 del testo unico n. 1417/1967.


Il subentro dell'Istituto postelegrafonici alla pensione od alla quota di pensione di cui al comma 4 si attua mediante il versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. La riserva matematica e' calcolata alla data della cessazione dal servizio del dipendente o alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente a tale data ovvero alla data di acquisizione del diritto alla pensione stessa.


Nel caso in cui sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge un provvedimento definitivo di riscatto ai sensi dell'art. 157 del testo unico n. 1417/1967, sempreche' la posizione assicurativa presso l'INPS inerisca esclusivamente alla pensione supplementare, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di maturazione del diritto a detta pensione supplementare, puo' avanzare domanda di rinuncia al pagamento della ripetuta pensione supplementare verso la mancata applicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici della detrazione di cui all'art. 161 del testo unico n. 1417/1967. Nel caso di decesso dell'interessato prima della scadenza del termine anzidetto, il termine, per gli aventi causa, e' di novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici.


Nelle ipotesi di cui al comma 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa all'Istituto postelegrafonici la riserva matematica relativa alla pensione supplementare, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3 - VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981.


Art. 25

#

Comma 1

Indennita' di buonuscita

Comma 2

Nei casi previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di ricongiungimento del servizio prestato con iscrizione al fondo gestito dall'Istituto postelegrafonici con il servizio che da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal citato testo unico, l'intero importo dell'indennita' medesima e' corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente e' iscritto all'atto della cessazione dal servizio, salvo rivalsa della quota non a proprio carico.


Sulla quota d'indennita' oggetto della rivalsa, che non sia versata in unica soluzione all'ente che ha effettuato il pagamento entro sessanta giorni dalla data della richiesta, sono dovuti gli interessi legali.


Art. 26

#

Comma 1

R i n v i o

Comma 2

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto legislativo in merito all'ordinamento degli uffici ed allo stato giuridico ed economico del personale, si applicano le norme proprie dei preesistenti rispettivi ordinamenti coordinate in funzione dell'unificazione.


Art. 27

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1› gennaio 1994.