DECRETO LEGISLATIVO

Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 19

Numero 418 Anno 1989 GU 02.01.1990 Codice 089G0482

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista.

Comma 2

La Conferenza si esprime altresi' su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.


La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata.


Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome.


Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla e' innovato nelle relative norme di attuazione.


Art. 3

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Comma 1

Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni

Comma 2

La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Comitato per la programmazione turistica di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 2, sono soppressi.


Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.


Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e dell'art. 4 sono soppresse.


Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno.


Art. 4

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Comma 1

Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni

Comma 2

Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale e' connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.


Art. 5

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Comma 1

Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza.

Comma 2

In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni e' sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresi' nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.


Art. 6

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Comma 1

Funzionamento della Conferenza

Comma 2

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza puo' riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attivita' produttive.


Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.


La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonche' una relazione annuale sull'attivita' da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.


La documentazione di cui al comma 4 e' ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazioni statali e regionali interessate, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La conferenza definisce i criteri e le modalita' per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.


Nei casi in cui piu' regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente puo' convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.


Art. 7

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Comma 1

Organismi a composizione mista Stato-regioni

Comma 2

Ai fini del presente decreto si intendono organismi a composizione mista Stato-regioni i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle regioni, ancorche' in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblicare amministrazione.


Non sono compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli, variamente composti, nei quali la partecipazione delle regioni non assuma carattere fondamentale in relazione alle funzioni del collegio. Sono altresi' esclusi i collegi misti Stato-regioni la cui attivita' si riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a programmi territorialmente definiti.


Le presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi in cui le amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso anche in forma congiunta, di rappresentanti delle regioni.


Agli organismi a composizione mista Stato-regioni, di cui al comma 1, restano le competenze relative alle determinazioni da assumere per specifiche questioni in attuazione di piani e programmi di settore e le designazioni di componenti di altri organismi che investano interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto previsto dall'art. 4.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.


Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate.