All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e degli enti statali, delle societa' e delle agenzie di cui al presente decreto, in caso di eventi di carattere eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro non assolvibili con il personale assunto o particolari situazioni di carenza di organico, dovute alle specificita' territoriali e linguistiche del territorio della provincia di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare somministrazione dei servizi essenziali, si puo' temporaneamente derogare all'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13, e' riferita alle assunzioni a tempo determinato del personale strettamente necessario ai predetti uffici ed enti statali, societa' e agenzie e si applica nel caso in cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia di usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico non costituiscono requisito per l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizione finanziaria
Comma 2
Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.