DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 173/2000 - Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

Numero 173 Anno 2000 GU 27.06.2000 Codice 000G0223

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;173

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

Comma 2

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) e' aggiunta, infine, la seguente:
"b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".


Art. 2

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Comma 1

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

Comma 2

All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all'articolo 3, nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorita' competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.".


All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".


Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.