All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) e' aggiunta, infine, la seguente:
"b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
Comma 2
All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all'articolo 3, nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorita' competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.".
All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.