DECRETO LEGISLATIVO

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Numero 30 Anno 2006 GU 08.02.2006 Codice 006G0044

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;30

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:36

Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.


Le regioni esercitano la potesta' legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.


La potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.


Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonche' i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.


Comma 3

Capo II - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

#

Comma 1

Liberta' professionale

Comma 2

L'esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta' di iniziativa economica, e' tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche' non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.


Nell'esercizio dell'attivita' professionale e' vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.


L'esercizio dell'attivita' professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.


Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attivita' regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalita' giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalita' statutarie.


Art. 3

#

Comma 1

Tutela della concorrenza e del mercato

Comma 2

L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attivita' professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonche' della pubblicita' professionale.


L'attivita' professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e' equiparata all'attivita' d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.


Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attivita' professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.


Art. 4

#

Comma 1

Accesso alle professioni

Comma 2

L'accesso all'esercizio delle professioni e' libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.


La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.


I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attivita' professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.


Art. 5

#

Comma 1

Regolazione delle attivita' professionali

Comma 2

L'esercizio delle attivita' professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilita' del professionista.


Comma 3

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

#

Comma 1

Regioni a statuto speciale

Art. 7

#

Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.