A favore di coloro che al 1 gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidita' e' accordata una indennita' straordinaria, una volta tanto, di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per ottenere l'indennita' straordinaria prevista dal precedente articolo i superinvalidi devono produrre apposita domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.
Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e tale condizione deve essere comprovata da un atto notorio municipale da allegarsi alla domanda stessa. La domanda e l'atto notorio sono esenti da bollo.
Qualora, da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verita', la somma indebitamente riscossa verra' recuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.