E' confermata la messa in liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali creato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, gia' posto in liquidazione con il decreto interministeriale della sedicente Repubblica sociale italiana del 1 agosto 1944, n. 870.
E' disposta la liquidazione dei patrimoni delle amministrazioni denominate Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi, e Ufficio industriale dei metalli non ferrosi, create, rispettivamente, con i decreti del Ministro per l'economia corporativa della sedicente Repubblica sociale italiana del 29 febbraio 1944 e del 1 novembre 1944 e posti in liquidazione rispettivamente con i decreti interministeriali del governo della sedicente Repubblica sociale italiana del 1 novembre 1944 e del 1 marzo 1945, ferma restando l'inefficacia dei predetti decreti di istituzione e di liquidazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, disporra' la liquidazione di altri enti che potessero risultare successori degli enti di cui all'articolo precedente.
Art. 3
#Comma 1
La liquidazione del patrimonio degli enti di cui nei due articoli precedenti ha sede in Roma e si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, che la esercita d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, con la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 4
#Comma 1
Alla liquidazione provvede un commissario, assistito da un vice commissario, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.
Il vice commissario coadiuva il commissario in tutte le operazioni di liquidazione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 5
#Comma 1
La liquidazione e' regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili.
Art. 6
#Comma 1
La liquidazione e' effettuata separatamente per ciascuno degli enti posti in liquidazione.
Art. 7
#Comma 1
Per ciascuno degli enti posti in liquidazione e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, un Comitato di sorveglianza composto di due rappresentanti dei creditori, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, e di on rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, che lo presiede.
Art. 8
#Comma 1
I creditori degli enti posti in liquidazione i quali siano rimasti totalmente o parzialmente insoddisfatti nella liquidazione dell'ente rispettivo, concorrono proporzionalmente per il residuo nella liquidazione dell'eventuale saldo attivo degli altri enti. Restano fermi gli obblighi di versamento dei contributi non riscossi e dovuti in base ai decreti e alle circolari per il servizio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.
Art. 9
#Comma 1
La durata della liquidazione e' di sei mesi dalla data del decreto di nomina del liquidatore.
Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero, ha facolta' di prorogare la durata della liquidazione per un periodo massimo di altri sei mesi.
L'eventuale residuo attivo delle liquidazioni e' devoluto allo Stato.
Art. 10
#Comma 1
Il regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, e' abrogato.