All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 puo' essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facolta' della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Sostituzione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Comma 2
Le tabelle A, B, C, e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Disposizione transitoria
Comma 2
Le disposizioni di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo 2, sono applicabili ai consiglieri nominati e in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nel testo vigente antecedentemente alla medesima data. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente della sezione di controllo interessata.
Art. 5
#Comma 1
Assunzioni di personale togato e amministrativo destinato alle sedi della Corte dei conti di Trento e di Bolzano.
Comma 2
Al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto», la Corte dei conti e' autorizzata ad assumere un numero di consiglieri pari a 6 unita' nel limite di una spesa di 676.243 euro per l'anno 2022, di 1.371.949 euro per l'anno 2023, di 1.397.838 euro per gli anni 2024 e 2025, di 1.573.660 euro per gli anni 2026 e 2027, di 1.602.358 euro per gli anni 2028 e 2029, di 1.631.056 euro per gli anni 2030 e 2031, di euro 1.659.754 a decorrere dall'anno 2032.
Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, la Corte dei conti e' autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale non dirigenziale pari a complessive 23 unita' da inquadrare nell'Area terza del CCNL del Comparto funzioni centrali, nel limite di una spesa pari a 650.603 euro per l'anno 2022 e a 1.301.205 euro a decorrere dall'anno 2023.
All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a legislazione vigente.