DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine". (13G00078)

Numero 36 Anno 2013 GU 11.04.2013 Codice 13G00078

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-18;36

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:11:37

Art. 1

#

Comma 1

Trasferimento di beni

Comma 2

E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene denominato: "Castello di Udine", come individuato nell'allegato A).


La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Udine il bene di cui al comma 1.


Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene.


Art. 2

#

Comma 1

Operazioni di consegna

Comma 2

Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.


Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.


In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Udine e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune di Udine.


Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Udine.


Art. 3

#

Comma 1

Effetti del trasferimento

Comma 2

Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.


Dalla data del verbale di consegna l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.


Art. 4

#

Comma 1

Conservazione, fruizione e valorizzazione

Comma 2

Dalla data del verbale di consegna del bene l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione in conformita' alla normativa di tutela.


Art. 5

#

Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


Art. 6

#

Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.