All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni per il gruppo linguistico ladino
Comma 2
Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.
Art. 3
#Comma 1
Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Comma 2
All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».
Art. 4
#Comma 1
Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Comma 2
All'articolo 32-quater, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».
Art. 5
#Comma 1
Disposizione finanziaria
Comma 2
Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.