Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti gia' disposti o che dovessero sopravvenire e in conformita' alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Conferimento di compiti e funzioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Funzioni trasferite
Comma 2
In conformita' all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.
Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.
Art. 3
#Comma 1
Funzioni e compiti delegati
Comma 2
Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvedera', in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione.
Art. 4
#Comma 1
Esercizio dei compiti e delle funzioni
Comma 2
l. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna e' subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.