DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento dallo Stato alla Regione della «Terrazza a mare» situata nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD). (25G00179)

Numero 174 Anno 2025 GU 20.11.2025 Codice 25G00179

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-03;174

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di beni

Comma 2

E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il bene denominato «Terrazza a mare» sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, come individuato nell'allegato A) al presente decreto.


Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.


Art. 2

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Comma 1

Operazioni di consegna

Comma 2

Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 2, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.


Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.


Art. 3

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Comma 1

Effetti del trasferimento

Comma 2

Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.


Dalla data del verbale di consegna, la Regione subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali.
Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.


Art. 4

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Comma 1

Conservazione, fruizione e valorizzazione

Comma 2

Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione si impegna ad assicurarne e sostenerne la conservazione, a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico e a favorirne la valorizzazione.


Art. 5

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Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.