Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche.
L'ordine europeo di produzione e' emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.
Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento.
Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine emesso e' immediatamente revocato. Della revoca e' data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne e' vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione.
Quando l'ordine europeo di produzione e' emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC e' trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello.
L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti.
I dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili.