DECRETO LEGISLATIVO

Individuazione delle autorita' competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettron

Numero 215 Anno 2025 GU 15.01.2026 Codice 26G00004

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;215

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:58

Art. 2

#

Comma 1

Emissione degli ordini europei di produzione

Comma 2

Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche.


L'ordine europeo di produzione e' emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.


Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento.


Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine emesso e' immediatamente revocato. Della revoca e' data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne e' vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione.


Quando l'ordine europeo di produzione e' emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC e' trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello.


L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti.


I dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili.


Art. 3

#

Comma 1

Emissione degli ordini europei di conservazione

Comma 2

Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche.


L'ordine europeo di conservazione e' emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.


Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine puo' essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine e' immediatamente revocato. Della revoca e' data immediata comunicazione al destinatario.


Quando l'ordine europeo di conservazione e' emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC-PR e' trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte di appello.


Art. 4

#

Comma 1

Procedura accelerata

Comma 2

Nei medesimi casi di cui al comma 1, l'ordine europeo di conservazione e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine e' trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformita' dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformita' all'articolo 9 del regolamento.


Si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto.


Art. 5

#

Comma 1

Autorita' centrale per la trasmissione in via amministrativa


Quando ne fa richiesta l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente decreto o l'autorita' di altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento.


Art. 6

#

Comma 1

Autorita' e procedure di esecuzione


Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorita' di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del regolamento, secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.


Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, il procuratore della Repubblica indicato al comma 1 e' autorita' competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, nonche' ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del medesimo regolamento.


Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e il procuratore generale presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cui trasmette copia dell'EPOC.


Quando l'autorita' di emissione di un altro Stato membro richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento deve provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.


Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.


Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione e' regolato dalla legge italiana.


Art. 7

#

Comma 1

Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

Comma 2

Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice e' il tribunale di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari.


L'autorita' giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorita' competente per il riesame che adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorita' competente del paese terzo.


Art. 8

#

Comma 1

Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea

Comma 2

Il Ministero della giustizia e' competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche' per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.


L'autorita' giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.


Art. 9

#

Comma 1

Disposizioni di coordinamento

Comma 2

Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente:
«Art. 263-bis (Ordine di conservazione di dati). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero puo' ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.
2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed e' comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.».


Art. 10

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 6 del presente decreto, e' autorizzata la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.