All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente puo' prevedere che le concessioni per le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della procedura stabilita dall'articolo 1, commi 50, 51, 52 e 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi indicati. Alle funzioni previste dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di ciascuna provincia autonoma in base al relativo ordinamento, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari di investimento.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.