L'art. 14 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' sostituito dal seguente:
« L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 28 - FRASCA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1